Art. 16.
(Procedure di autorizzazione delle condotte astrattamente costituenti reato).

      1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le condotte astrattamente costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.
      3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentano di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione, ratifica il provvedimento.
      4. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni

 

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previste dai commi 1, 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.
      5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei servizi di informazione e sicurezza. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato del DIS.